(approvato 34° Assemblea Generale dei Soci – 14-11-1968)
COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’
Art. 1 — E’ costituita, con Sede Sociale in Brescia, la SOCIETA’ ESCURSIONISTI BRESCIANI «UGOLINO UGOLINI» fondata nel 1927.
SCOPO DELLA SOCIETA’
Art. 2 — Scopo della Società è di diffondere la conoscenza della montagna e promuoverne la passione, usando a tale scopo ogni mezzo propagandistico, organizzando a favore dei soci gite ed escursioni, corsi di roccia, di ghiaccio, di sci alpinismo, conferenze culturali e praticando, sia turisticamente che agonisticamente, gli sports invernali.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 3 — Ogni tre anni, non oltre il mese di dicembre, dovrà essere convocata l’Assemblea Generale dei Soci. Annualmente invece, preferibilmente sempre entro il mese di dicembre, verrà convocata l'Assemblea ordinaria dei Soci. L'Assemblea potrà comunque essere convocata in qualsiasi momento dal Presidente o da chi ne fa le veci, qualora particolari circostanze lo dovessero consigliare, oppure a richiesta della maggioranza (metà più uno) dei Soci. L’ Assemblea. sia ordinaria che generale, sarà valida in prima convocazione qualora sia presente la maggioranza dei Soci (metà più uno); in seconda convocazione l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.
Nel corso dell'Assemblea ordinaria verrà letta la relazione morale, finanziaria ed informativa dell’attività svolta nell’anno.
L'Assemblea Generale dei Soci ha pieni poteri per deliberare su tutti gli argomenti che si riferiscono all'organizzazione ed all'attività sociale, e dovrà impartire le necessarie direttive. L'Assemblea Generale dei Soci infine nominerà ogni triennio, indicendo all'uopo libere elezioni, il Consiglio Direttivo della Società e gli altri organi statuari.
Sono ammessi al voto tutti i soci di età non inferiore ai 18 anni.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 4 —Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad esclusione di quelli che, per statuto, spettano unicamente all’ Assemblea Generale dei Soci. Esso, valendosi dei fondi a disposizione, determina quali spese siano da sostenere per il conseguimento degli scopi sociali, predispone il bilancio annuale, promuove, svolge e regola quelle attività e manifestazioni che interessano o possano interessare i soci.
I membri del Consiglio Direttivo non possono essere superiori al numero di diciassette e gli stessi — tra di loro — nominano il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di sostituire provvisoriamente, o per tutta la durata del triennio quei Consiglieri che, per qual
stasi ragione, venissero a cessare dalla carica prima della scadenza del mandato. Verranno a tal fine chiamati a ricoprire il posto od i posti vacanti quei Soci che, nelle ultime elezioni avvenute, seguivano in ordine numerico decrescente nella graduatoria dei voti conseguiti. Qualora il numero dei membri del Consiglio Direttivo dovesse scendere al disotto di nove senza che, per qualsiasi motivo, fosse stato possibile operare la sostituzione dei Consiglieri cessati, quelli rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea Generale dei Soci per la designazione dei membri mancanti.
La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente che, in caso di assenza, verrà sostituito dal Vice Presidente oppure, così di seguito, dal Tesoriere o da un Consigliere, in ordine di anzianità. Affinché le
decisioni del Consiglio Direttivo siano valide, è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi membri. Le deliberazioni verranno prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevarrà il voto espresso dal Presidente.
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 5 — IL Collegio dei Revisori è composto di tre Membri designati dall'Assemblea dei Soci. I Revisori vengono nominati per la durata di tre anni e possono essere confermati con le stesse modalità previste per i Membri del Consiglio Direttivo. In caso di decadenza o dimissioni di uno o al massimo due Revisori, subentreranno in carica i Soci che hanno ottenuto, nell’ordine, il maggior numero di voti in sede di elezioni del Collegio dei Revisori e rimangono in carica con le norme già stabilite per i Consiglieri. Il Collegio dei Revisori ha il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo e di accompagnarlo con una relazione che sarà sottoposta all’Assemblea Generale.
SOCIO
Art. 6 — Chiunque intenda appartenere alla Società dovrà presentare domanda stilata su apposito modulo. Il Consiglio Direttivo deciderà insindacabilmente in merito all’accettazione della domanda stessa. La qualità di Socio viene acquisita al momento della consegna della tessera sociale.
I Soci sono distinti in:
VITALIZIO - SOSTENITORE - ORDINARIO - AGGREGATO (moglie e figli del Socio appartenente alle precedenti categorie; i figli fino al compimento del 18° anno di età)
La determinazione delle relative quote di associazione spetta unicamente all’Assemblea Generale dei Soci.
SEZIONI :
Art. 7 — Il Consiglio Direttivo potrà, a richiesta di un adeguato numero di interessati, istituire Sezioni anche in altre località della Provincia. Tali Sezioni dipenderanno in tutto e per tutto dagli Organi direttivi della Società, con facoltà tuttavia di eleggersi propri dirigenti la cui nomina dovrà essere convalidata dal Consiglio Direttivo.
Potranno inoltre essere create in seno alla Società Sezioni aventi lo scopo di meglio coordinare e praticare determinate attività sociali. Anche in questi casì la nomina dei relativi Dirigenti (che potranno essere scelti
anche all’infuori degli appartenenti al Consiglio Direttivo) dovrà essere convatidata dal Consiglio stesso. Per un miglior funzionamento di tali Sezioni potranno essere redatti appositi ’Regolamenti” interni, da sottoporsi all'approvazione del Consiglio Direttivo della Società.
I Direttori delle varie Sezioni potranno intervenire a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo senza facoltà di voto deliberativo.
DIRITTI DEI SOCI
Art. 8 — Ogni Socio, in regola con il pagamento delle quote sociali, potrà:
— fregiarsi del distintivo sociale;
— partecipare a tutte le manifestazioni sociali;
— frequentare la Sede e tutti gli altri locali eventualmente a disposizione della Società, sia in città che in luoghi montani.
— servirsi dei libri della biblioteca sociale, carte geografiche e topografiche, guide, ecc.. a norma del relativo regolamento.
— partecipare alle attività sociali;
— frequentare le scuole di alpinismo e di scì che venissero eventualmente organizzate dala Società, osservandone le norme ed i regolamenti.
— frequentare le varie scuole di alpinismo che venissero eventualmente organizzate dalla Società, osservandone le norme ed i regolamenti e sostenendone la maggior spesa rispetto alla quota sociale.
— essere considerato socio anche per tutto il periodo del servizio militare senza obbligo dì versare la quota di affiliazione per detto periodo;
— fruire infine di tutte quelle facilitazioni che la Società sarà in grado di offrire.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 9 — Nell’eventualità di accertate mancanze disciplinari, i Soci potranno incorrere nei seguenti provvedimenti a loro carico:
a) ammonizione semplice verbale da parte del Presidente o di chì ne fa le vecì;
b) ammonizione scritta e sospensione temporanea dei diritti sociali, con annotazione sulla scheda personale;
c) espulsione dalla Società.
I provvedimenti di cui ai punti b) e c) sono di competenza del Consiglio Direttivo al quale il Socio interessato potrà fare ricorso.
I Soci morosi verranno considerati dimissionari, previa delibera del Consiglio Direttivo. I Soci dimissionari potranno riacquistare la loro anzianità iniziale mediante il pagamento delle quote arretrate.
SCI ALPINISMO
REGOLAMENTO DEL GRUPPO SCI ALPINISTICO
Art. 1 — L'Assemblea Generale dei Soci riunitasi in seduta ordinaria presso la sede sociale il giorno 80 ottobre 1980 approva la costituzione della Sezione Sci Alpinistica, ai sensi dell’art. 7 comma 2 dello Statuto Sociale.
Art. 2 — Il Gruppo Sci Alpinistico ha funzioni esclusivamente tecniche ed organizzative, e dipende per l’amministrazione dal Consiglio Direttivo della Società.
Art. 3 — Scopi.
Il gruppo si propone la divulgazione dello sci alpinismo attraverso l’affiatamento dei propri Soci, così da formare un patrimonio di energie, esperienze, conoscenze da porre a disposizione di tutti i soci della Società.
Art. 4 — Mezzi di divulgazione.
La pratica dello sci alpinismo verrà divulgata attraverso un corso tecnico in ambiente, con lezione teoriche in sede e con l’organizzazione di gite, soggiorni ed accantonamenti, proiezioni di diapositive, stesura di relazioni, partecipazione a manifestazioni sci-alpinistiche.
Art. 5 — Organizzazione.
Il Gruppo è governato da un organismo composto:
a) dal Presidente, nella persona del Presidente della Ugolini;
b) dal Coordinatore, con funzioni tecnico-organizzative, che in assenza del Presidente funge da collegamento con il Consiglio della Società. Questi viene eletto ogni tre anni dai Soci del Gruppo, alla scadenza del Consiglio della Società, in occasione dell’assemblea ordinaria dei Soci; la nomina del Coordinatore dovrà essere ratificata dal Consiglio della Società. Dopo la ratifica da parte del Consiglio, il Coordinatore entrerà nel Consiglio stesso con diritto di voto consultivo.
c) da cinque Consiglieri, eletti con votazione propria dai Soci del gruppo ogni tre anni, in occasione dell'Assemblea Ordinaria della Società per il rinnovo del Consiglio Direttivo; alle riunioni del Consiglio del Gruppo possono partecipare, senza diritto di voto, ma con diritto di parola, i Soci del Gruppo stesso; uno dei consiglieri assumerà anche la funzione di Segretario.
Art. 6 — Ammissione.
Requisito indispensabile per l'ammissione al Gruppo è l’essere iscritti alla Ugolini. L'aspirante Socio dovrà compilare domanda su apposito modulo, dal quale risulti l’attività sciistica, alpinistica e sci-alpinistica.
In base agli elementi risultanti dal modulo il Consiglio può ammettere o meno, a proprio insindacabile giudizio, il richiedente al Gruppo Sci Alpinistico.
Con la presentazione della domanda di ammissione l’aspirante Socio si impegna, qualora ammesso, a mettersi a disposizione del Gruppo, per il raggiungimento dei fini propostisi.
Art. 7 — Tutti gli appartenenti al Gruppo Sci Alpinistico potranno fregiarsi dell'apposito distintivo.
Art. 8 — Gli istruttori del corso, ed i conduttori durante le gite verranno prescelti dal Consiglio fra i Soci giudicati in possesso dei requisiti tecnico-pratici tali da garantire la massima sicurezza e serietà. Il titolo di istruttore sarà conservato per tutto il periodo di appartenenza alla Ugolini.
Art. 9 — Il Gruppo Sci Alpinistico non ha patrimonio proprio, le sue attività e la sua attrezzatura, in quanto costituite con fondi messi a disposizione dal Consiglio della Società, sono parte integrante della stessa; il Coordinatore si rende garante verso la Società del patrimonio e dell’attrezzatura avuti in uso; curerà inoltre che tutto ciò venga adibito esclusivamente agli usi cui è destinato.
Art. 10 — Per quanto non specificato nel presente regolamento si fa riferimento allo statuto della Società Escursionisti Bresciani Ugolino Ugolini.
CIRCOLO ROCCIATORI
REGOLAMENTO
Art. 1 — Il giorno 10 dicembre 1946 presso la Sede della Società Escursionisti Bresciani « U. Ugolini» sita in Brescia, si è costituito il Circolo Rocciatori « U. Ugolini » a continuazione del Gruppo Guide costi-
tuitosi nel 1927.
Art. 2 — Il Circolo Rocciatori ha funzioni puramente tecniche e organizzative, amministrativamente dipende direttamente dalla Società « U. Ugolini ».
Art. 3 — SCOPI - Il Circolo Rocciatori si propone la divulgazione dell’alpinismo su roccia, su ghiaccio e su neve attraverso l’affiatamento dei propri soci, unendone le energie, le esperienze e le cognizioni.
Art. 4 — MEZZI DI DIVULGAZIONE -
a) parte teorica: attraverso conferenze, corsi di lezioni, proiezioni;
b) parte pratica:
1) corsi tecnici nella propria palestra di roccia del Giogo di S. Martino - Corsi di ghiaccio e sci alpinismo in quelle località che di anno in anno si crederanno più opportune ed adatte allo scopo;
2) ascensioni in roccia, in ghiaccio e sci alpinistico.
Art. 5 — Il Circolo Rocciatori « U. Ugolini » è retto da una direzione composta da:
a) il Presidente, nella persona del Presidente in carica della Società « U. Ugolini »;
b) il Direttore, che nominato annualmente per elezione dai Soci del Circolo Rocciatori, ha mansioni tecnico organizzative ed in assenza del Presidente fungerà da collegamento con il Consiglio della Società «U. Ugolini »; tale Direttore, dopo che la sua nomina sarà stata ratificata dal Consiglio della Società «U. Ugolini», entrerà a far parte del Consiglio stesso con voto consultivo;
c) da n° cinque Consigliere, scelti dal Direttore — previo benestare del Consiglio della Società « U. Ugolini» — tra gli elementi del « Circolo Rocciatori » che diano maggiori garanzie morali e di preparazione teorica e pratica. Di tali Consiglieri, uno fungerà da Segretario.
II Segretario della Società « U. Ugolini » fa parte di diritto della Direzione.
Alle riunioni della Direzione potranno intervenire gli istruttori consolo voto consultivo.
Art. 6 — AMMISSIONE - L’appartenenza al Circolo è subordinata alla iscrizione alla Società « U. Ugolini ». L’aspirante socio dovrà presentare domanda, compilando l'apposito modulo, dal quale risulterà la pro
pria attività alpinistica. In base agli elementi risultanti dal modulo la Direzione, a proprio insindacabile giudizio, potrà ammettere o meno il richiedente al Circolo Rocciatori.
Art. 7 — Tutti gli appartenenti al Circolo Rocciatori « U. Ugolini » potranno fregiarsi dell’apposito distintivo.
Art. 8 — I soci del Circolo Rocciatori che abbiano svolto attività alpinistica di un certo rilievo, posseggano doti didattico - organizzative ed’ abbiano collaborato allo svolgimento di almeno un corso, verranno nominati «Istruttori » a insindacabile giudizio della Direzione del Circolo e come tali potranno fregiarsi del l’ apposito distintivo.
Il titolo di Istruttore sarà conservato fino al giorno di appartenenza alla Società « U. Ugolini ».
Art. 9 — Il Circolo Rocciatori « U. Ugolini» non ha patrimonio proprio e le sue attività e la sua attrezzatura, in quanto costituite con fondi messi a disposizione dal Consiglio della Società « U. Ugolini» costituiscono parte integrante del patrimonio della stessa.
Il Direttore del Circolo Rocciatori « U. Ugolini» si rende garante verso la Società « U. Ugolini» del patrimonio del Circolo Rocciatori e dell’attrezzatura dalla stessa avuta in uso; curerà inoltre che detta attrezzatura venga adibita esclusivamente a quegli usi per i quali ne è stata fatta l'assegnazione.
Art. 10 — La Direzione del Circolo Rocciatori « U. Ugolini» curerà la disciplina dei propri aderenti durante lo svolgimento di manifestazioni.
I casi di indisciplina potranno dar luogo a richiamo verbale o scritto; a segnalazione al Consiglio della Società « U. Ugolini » per quei provvedimenti di sua competenza.
Art. 11 — Per quanto non specificato nel presente regolamento si fa riferimento allo statuto della Società Escursionisti Bresciani «U. Ugolini»